
Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discontinua o solo per poche settimane) presso un ente di previdenza obbligatoria (INPS per i lavoratori del settore privato, INPDAP per i lavoratori del settore pubblico).
No. L’obbligo di versare i contributi destinati al finanziamento della previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo di categoria e che versano la propria contribuzione.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 si prevede l’integrale destinazione del TFR al Fondo Pensione. Negli altri casi, le quote di TFR da destinare al Fondo sono determinate dal lavoratore il quale può decidere se versare la quota minima definita dalle fonti istitutive oppure il 100% del TFR.
Si, è possibile.
Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, che abbiano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili).
L’adesione del familiare può avvenire contestualmente all’adesione al Fondo del lavoratore di cui è a carico ovvero in un momento successivo.