
I contributi (sia la quota dell’Associato che quella dell’azienda) sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.164,57.
I rendimenti maturati sono tassati con un'aliquota agevolata del 20%, ma per i rendimenti derivanti da titoli pubblici italiani o da quelli ad essi equiparati, è prevista un’aliquota pari al 12,50%. Pertanto la tassazione complessiva dipenderà dall’incidenza delle fonti di rendimento. Ad esempio, ipotizzando un rendimento del 5%, di cui il 40% derivante da investimenti in titoli di stato ed il restante 60% da altri titoli, il prelievo fiscale complessivo sarebbe del 17% (12,50%x40% + 20%x60%).
Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 il riscatto viene tassato (sempre sulla parte che non ha subito ancora tassazione - ovvero contributi dedotti e TFR) al 15% (che scende dello 0,30% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) nei seguenti casi: morte dell’Associato, stato di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi o superiore a 48 mesi.
In caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione per cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate la tassazione è del 23%.
L’operazione di trasferimento non è soggetta a imposta.
Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 l’anticipazione per spese mediche straordinarie è tassata (per la parte che non ha subito ancora tassazione) al 15% (che scende dello 0,30% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%). Negli altri casi l’aliquota di tassazione è il 23%.
Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 la prestazione finale, sia in rendita che in capitale, è tassata con un’aliquota del 15%, che dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni, inizierà a ridursi anno dopo anno fino ad un minimo del 9%.