
Sì. In particolare è possibile ottenere fino al 75% della posizione maturata, in qualsiasi momento, per spese sanitarie, mentre sono necessari almeno 8 anni di iscrizione per richiedere un'anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione. Infine vi è la possibilità di ottenere un'anticipazione fino al 30% della posizione maturata per ulteriori esigenze, a condizione che si sia iscritti da almeno 8 anni ad una forma pensionistica complementare.
Se l’Associato ha designato un beneficiario, le somme sono riscattate esclusivamente dallo stesso. In caso di presenza di più beneficiari designati, le somme sono ripartite in parti uguali a meno che l’Associato non abbia disposto diversamente. In caso di mancata designazione di un beneficiario il montante viene riscattato dagli eredi. Quando sono presenti più eredi, le somme sono ripartite in parti uguali a meno che l’Associato non abbia stabilito diversamente.
Si,se interviene un nuovo rapporto di lavoro con una azienda socia.
Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione: la rendita pensionistica e la prestazione in capitale. La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale di regola fino al 50% del montante accumulato nel Fondo. Eccezionalmente, la prestazione può essere erogata sotto forma di capitale per l’intero importo se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulta di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale o se, al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l’iscritto al Fondo Pensione non ha ancora maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.
Per i cosiddetti “vecchi iscritti” rimane la possibiltià di riscattare l’intera posizione qualora ricorrono i presupposti di legge per l’erogazione in capitale nella misura del 100% ; diversamente l’associato ottiene la liquidazione in forma capitale dell’intero maturato decurtato di almeno il 50% della posizione accumulata dal 2007, che sarà, invece, destinata in Rendita.
Il diritto si matura se si è in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento obbligatorio e si è iscritti da almeno 5 anni ad una forma pensionistica complementare.
La perdita dei requisiti di partecipazione può originarsi da diverse situazioni (perdita del lavoro, modificazioni del rapporto di lavoro, licenziamento). L’iscritto al Fondo Pensione può in questi casi trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, mantenere la posizione individuale all’interno del Fondo, effettuare versamenti volontari al Fondo oppure riscattare la posizione individuale.