Prestazioni Prestazioni prima del pensionamento

Prestazioni

Prestazioni prima del pensionamento

Gli associati maturano diversi diritti anche durante la fase di contribuzione, ovvero prima del pensionamento.
ANTICIPAZIONE

L’associato può innanzi tutto richiedere un anticipo della posizione maturata per i seguenti casi e nelle seguenti misure:

  • in qualsiasi momento e nella misura massima del 75% del montante accumulato, per spese sanitarie a seguito di gravissime patologie e per interventi straordinari  afferenti a sé e ai propri familiari;
  • dopo 8 anni di iscrizione e nella misura massima del 75% del montante accumulato, per l’acquisto della prima casa per se e per i figli o per la realizzazione nella casa di abitazione di lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria;
  • decorsi 8 anni di iscrizione e nella misura massima del 30% del montante accumulato, per ulteriori necessità dell’associato.

Si ricorda che, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerate utili  tutti  i  periodi  di  contribuzione  a  forme  pensionistiche  complementari maturati dall'associato per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale. A tutti gli iscritti, ai quali sia stata erogata un'anticipazione, è riconosciuta la facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione del Fondo.

Per ogni ulteriore informazione consultare il regolamento sull’anticipazione

RISCATTO

L’associato può riscattare tutta la posizione personale (100%) in caso di:

  • invalidità permanente che comporti una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3
  • cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per oltre 48 mesi.
  • decesso.  Quanto maturato nel conto individuale andrà ai diversi beneficiari - persone fisiche o giuridiche - dallo stesso designati. Solo in mancanza di questi ultimi agli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale rimane acquisita al Fondo Pensione.
  • L’associato può infine riscattare l’intera posizione maturata in via immediata nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione, in questo caso però il trattamento fiscale è meno favorevole rispetto alle altre fattispecie.

Nel caso tali eventi si verifichino nei 5 anni antecedenti la maturazione dei requisiti per l’accesso alla prestazione finale l’associato può richiedere direttamente l’erogazione della prestazione complementare.
L’associato può inoltre richiedere di riscattare parzialmente la posizione personale, nella misura del 50%, in caso di:

  • cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo tra 12 e 48 mesi 

Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro e può anche essere esercitato chiedendo l’importo corrispondente in una soluzione o in quota pari a un quinto della misura parziale richiesta con riferimento alla posizione individuale maturata alla data della richiesta, da corrispondere in unico versamento annuo per cinque anni, ferma restando la facoltà dell’aderente di interrompere i pagamenti qualora vengano meno le ragioni che hanno dato luogo alla richiesta stessa.


TRASFERIMENTO

Nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione durante la fase di accumulo l’associato può trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare cui accede in relazione alla nuova attività lavorativa. In tutti gli altri casi il trasferimento (volontario) può avvenire dopo almeno due anni di partecipazione al fondo.