
Gli associati maturano diversi diritti anche durante la fase di contribuzione, ovvero prima del pensionamento.
ANTICIPAZIONE
L’associato può innanzi tutto richiedere un anticipo della posizione maturata per i seguenti casi e nelle seguenti misure:
Si ricorda che, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerate utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'associato per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale. A tutti gli iscritti, ai quali sia stata erogata un'anticipazione, è riconosciuta la facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione del Fondo.
Per ogni ulteriore informazione consultare il regolamento sull’anticipazione
RISCATTO
L’associato può riscattare tutta la posizione personale (100%) in caso di:
Nel caso tali eventi si verifichino nei 5 anni antecedenti la maturazione dei requisiti per l’accesso alla prestazione finale l’associato può richiedere direttamente l’erogazione della prestazione complementare.
L’associato può inoltre richiedere di riscattare parzialmente la posizione personale, nella misura del 50%, in caso di:
Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro e può anche essere esercitato chiedendo l’importo corrispondente in una soluzione o in quota pari a un quinto della misura parziale richiesta con riferimento alla posizione individuale maturata alla data della richiesta, da corrispondere in unico versamento annuo per cinque anni, ferma restando la facoltà dell’aderente di interrompere i pagamenti qualora vengano meno le ragioni che hanno dato luogo alla richiesta stessa.
TRASFERIMENTO
Nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione durante la fase di accumulo l’associato può trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare cui accede in relazione alla nuova attività lavorativa. In tutti gli altri casi il trasferimento (volontario) può avvenire dopo almeno due anni di partecipazione al fondo.