Prestazioni Prestazioni al pensionamento

Prestazioni

Prestazioni al pensionamento

Il diritto alla pensione complementare si ottiene alla maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’associato e con almeno cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza integrativa. Gli associati che prolungano oltre tale termine la contribuzione possono, successivamente, decidere in qualunque momento di beneficiare della prestazione pensionistica.

La prestazione può essere percepita sotto forma di rendita o di capitale. L’associato ha facoltà di chiedere la liquidazione sotto forma di capitale fino al 50% del montante finale accumulato. Qualora infine l’importo ottenuto convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70% del montante finale accumulato sia inferiore al 50% dell’assegno sociale l’associato può richiedere che l’intera posizione personale gli venga liquidata sotto forma di capitale. 

I cosiddetti vecchi iscritti (lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 e a tale data iscritti ad una forma di previdenza complementare) hanno facoltà di richiedere la liquidazione del montante finale interamente sotto forma di capitale.