Contribuzione

CONTRIBUZIONE ORDINARIA

Per i dirigenti iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente il 1° gennaio 1996 la contribuzione aziendale è pari al 5% e quella del lavoratore potrà essere ridotta al 2,5%
Per i dirigenti iscritti alla previdenza obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 1996 la contribuzione aziendale è pari al 6% e quella del lavoratore potrà essere ridotta al 3%

Per i dirigenti iscritti al Fondo in data antecedente al 1 settembre 2014, resta la possibilità di azzerare la contribuzione a proprio carico o contenere il contributo versato entro il tetto di deducibilità fiscale (€ 5164,57) fermo restando l'importo del contributo a carico azienda.

La contribuzione sopra indicata va ad aggiungersi al TFR versato al fondo pensione.

Il lavoratore può decidere di iscriversi versando eslusivamente il Tfr. Tale modalità è quella che viene ad applicarsi agli iscritti taciti (coloro che nei 6 mesi successivi alla prima assunzione non esprimono alcuna volontà in merito alla destinazione del Tfr).

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

L'iscritto con un rapporto di lavoro attivo, e decorso almeno un anno dall'iscrizione al Fondo, ha facoltà di contribuire volontariamente e direttamente, in aggiunta al versamento effettuato tramite il datore di lavoro. L'importo, il cui ammontare è liberamente determinabile deve essere versato dall'interessato tramite bonifico bancario e confluisce nella posizione individuale. Il Fondo provvede annualmente a certificare l'ammontare della contribuzione volontaria.

PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE

In seguito alla perdita dei requisiti di partecipazione , qualora l'Aderente eserciti il diritto di mantenimento della posizione presso il Fondo, può continuare a contribuire al Fondo fino alla maturazione del diritto alla prestazione complementare. L'Aderente che abbia maturato almeno 1 anno di contribuzione a forme pensionistiche complementari, può proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile di anzianità prevista dal sistema obbligatorio di appartenenza.

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VARIAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

L'Aderente può variare la contribuzione al Fondo scelta al momento dell'adesione in qualsiasi momento. In caso di aumento, la variazione sarà immediata; in caso di diminuzione, questa avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello in cui la stessa è comunicata al fondo.

CONTRIBUTI NON DEDOTTI

La deduzione dei contributi è effettuata, ad esclusione di quelli versati a favore dei familiari fiscalmente a carico, dal datore di lavoro. I contributi eventualmente non dedotti o già tassati al momento del versamento, possono essere comunicati al Fondo entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, compilando l'apposito modulo predisposto dal Fondo.