Prestazioni
PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO
Gli aderenti maturano diversi diritti anche durante la fase di contribuzione, ovvero prima del pensionamento.
ANTICIPAZIONE
L'Aderente può innanzi tutto richiedere un anticipo della posizione maturata per i seguenti casi e nelle seguenti misure:
in qualsiasi momento e nella misura massima del 75% del montante accumulato, per spese sanitarie a seguito di gravissime patologie e per interventi straordinari afferenti a sé e ai propri familiari;
dopo 8 anni di iscrizione e nella misura massima del 75% del montante accumulato, per l'acquisto della prima casa per se e per i figli o per la realizzazione nella casa di abitazione di lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria;
decorsi 8 anni di iscrizione e nella misura massima del 30% del montante accumulato, per ulteriori necessità dell'Aderente.
Si ricorda che, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerate utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale. A tutti gli iscritti, ai quali sia stata erogata un'anticipazione, è riconosciuta la facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione del Fondo.
Per ogni ulteriore informazione consultare il regolamento sull'anticipazione
RISCATTO
L'Aderente può riscattare tutta la posizione personale (100%) in caso di:
invalidità permanente che comporti una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3
cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 48 mesi.
decesso. Quanto maturato nel conto individuale andrà ai diversi beneficiari - persone fisiche o giuridiche - dallo stesso designati. Solo in mancanza di questi ultimi agli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale rimane acquisita al Fondo Pensione.
L'Aderente può infine riscattare l'intera posizione maturata in via immediata nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione, in questo caso però il trattamento fiscale è meno favorevole rispetto alle altre fattispecie.
Nel caso tali eventi si verifichino nei 5 anni antecedenti la maturazione dei requisiti per l'accesso alla prestazione finale l'Aderente può richiedere direttamente l'erogazione della prestazione complementare.
L'Aderente può inoltre richiedere di riscattare parzialmente la posizione personale, nella misura del 50%, in caso di:
cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo tra 12 e 48 mesi;
Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro e può anche essere esercitato chiedendo l'importo corrispondente in una soluzione o in quota pari a un quinto della misura parziale richiesta con riferimento alla posizione individuale maturata alla data della richiesta, da corrispondere in unico versamento annuo per cinque anni, ferma restando la facoltà dell'Aderente di interrompere i pagamenti qualora vengano meno le ragioni che hanno dato luogo alla richiesta stessa.
TRASFERIMENTO
Nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione durante la fase di accumulo l'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare cui accede in relazione alla nuova attività lavorativa. In tutti gli altri casi il trasferimento (volontario) può avvenire dopo almeno due anni di partecipazione al fondo.
PRESTAZIONI AL PENSIONAMENTO
Il diritto alla pensione complementare si ottiene alla maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente e con almeno cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza integrativa. Gli aderenti che prolungano oltre tale termine la contribuzione possono, successivamente, decidere in qualunque momento di beneficiare della prestazione pensionistica.
La prestazione può essere percepita sotto forma di rendita o di capitale. L'Aderente ha facoltà di chiedere la liquidazione sotto forma di capitale fino al 50% del montante finale accumulato. Qualora infine l'importo ottenuto convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70% del montante finale accumulato sia inferiore al 50% dell'assegno sociale l'Aderente può richiedere che l'intera posizione personale gli venga liquidata sotto forma di capitale.
I cosiddetti vecchi iscritti (lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 e a tale data iscritti ad una forma di previdenza complementare) hanno facoltà di richiedere la liquidazione del montante finale interamente sotto forma di capitale.
Gli aderenti hanno la possibilità di scegliere tra diversi tipi di rendita tra loro alternativi:
Rendita vitalizia
Rendita reversibile
Rendita certa per 5 o 10 anni
Rendita vitalizia immediata con maggiorazione per LTC (rendita long term care)
Rendita reversibile con maggiorazione per LTC
Rendita certa per 5 o 10 anni con maggiorazione per LTC
Rendita vitalizia rivalutabile con contro assicurazione
Per maggiori approfondimenti rimandiamo al Documento sulle Rendite