FAQ

INFORMAZIONI GENERALI

È un'associazione senza scopo di lucro che opera esclusivamente per garantire agli iscritti all'atto del pensionamento un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello previsto dal sistema di previdenza pubblico. La gestione assicurativa è affidata a gestori professionali (Generali Italia).

In un Fondo a capitalizzazione la contribuzione affluisce in "conti individuali". Al termine del periodo di accumulazione l'iscritto riceverà una prestazione la cui entità dipende dai versamenti effettuati e dai relativi rendimenti.

La posizione individuale è il valore corrispondente al totale della contribuzione versata al Fondo (contributi del datore di lavoro, TFR e contributi del lavoratore) e dei rendimenti realizzati, al netto delle spese. Tale ammontare è comunicato ufficialmente a ciascun Aderente attraverso il prospetto pensionistico ed è verificabile on line mediante accesso all'area riservata del sito.

Si tratta di un Fondo in cui l'ammontare della contribuzione dovuta a beneficio del lavoratore è certo e prestabilito, mentre l'entità della prestazione finale dipende dai contributi versati e dai risultati della gestione . Il Fipadf è un Fondo pensione a contribuzione definita.

Esistono due livelli di controllo sull'operato del Fondo Pensione:

  • Il livello esterno, comune a tutto il sistema di previdenza complementare, fa capo alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)

  • Il livello interno, specifico di ciascun Fondo Pensione negoziale, fa capo al Collegio dei Sindaci che vigila costantemente sull'amministrazione e sull'osservanza delle norme da parte del Fondo Pensione.

  • Le funzioni fondamentali previste dalla Normativa vigente

La COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) è l'autorità pubblica preposta a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei Fondi Pensione nonché la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema complessivo della previdenza complementare.

ADESIONE

Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discontinua o solo per poche settimane) presso un ente di previdenza obbligatoria (INPS per i lavoratori del settore privato, INPDAP per i lavoratori del settore pubblico).

No. L'obbligo di versare i contributi destinati al finanziamento della previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo di categoria e che versano la propria contribuzione.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 si prevede l'integrale destinazione del TFR al Fondo Pensione. Negli altri casi, le quote di TFR da destinare al Fondo sono determinate dal lavoratore il quale può decidere se versare la quota minima definita dalle fonti istitutive oppure il 100% del TFR.

Si, è possibile.

Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, che abbiano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili).

L'adesione del familiare può avvenire contestualmente all'adesione al Fondo del lavoratore di cui è a carico ovvero in un momento successivo.

CONTRIBUZIONE

La contribuzione al Fondo Pensione è dovuta, di norma, sia dal datore di lavoro che dai lavoratori. Infatti il lavoratore che decide di versare, oltre al TFR (in tutto o in parte) maturando, un ulteriore contributo prelevato dalla busta paga, ha diritto di ricevere da parte del datore di lavoro il contributo stabilito dalle norme contrattuali in vigore.

Il lavoratore verifica mensilmente, attraverso la busta paga, l'entità delle trattenute operate dall'Azienda (contributo lavoratore, datoriale, TFR). Al momento dell'iscrizione il lavoratore riceve un codice personale per entrare, nel sito del Fondo, all'area riservata agli Aderenti. Attraverso il codice personale potrà accedere alla singola posizione individuale e verificare la situazione dei versamenti. Inoltre, una volta l'anno l'iscritto riceve un "prospetto pensionistico", attraverso la quale il Fondo Pensione illustra l'andamento della gestione complessiva e gli aspetti relativi alla singola posizione individuale.

Il singolo lavoratore iscritto può incrementare o diminuire la misura di contribuzione a suo carico, già fissata in sede di adesione, in base agli accordi tempo per tempo vigenti, fermo restando la possibilità per il lavoratore di dedurre i contributi fino al limite massimo di 5.164,57 euro.

La misura e la tempistica della contribuzione è determinata liberamente fermo restando che l'importo di ciascun versamento dovrà essere pari ad almeno 250,00 Euro e viene versata al Fondo unicamente con bonifico bancario sul conto corrente indicato nel modulo.

PRESTAZIONI

Sì. In particolare è possibile ottenere fino al 75% della posizione maturata, in qualsiasi momento, per spese sanitarie, mentre sono necessari almeno 8 anni di iscrizione per richiedere un'anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione. Infine vi è la possibilità di ottenere un'anticipazione fino al 30% della posizione maturata per ulteriori esigenze, a condizione che si sia iscritti da almeno 8 anni ad una forma pensionistica complementare.

Se l'Aderente ha designato un beneficiario, le somme sono riscattate esclusivamente dallo stesso. In caso di presenza di più beneficiari designati, le somme sono ripartite in parti uguali a meno che l'Aderente non abbia disposto diversamente. In caso di mancata designazione di un beneficiario il montante viene riscattato dagli eredi. Quando sono presenti più eredi, le somme sono ripartite in parti uguali a meno che l'Aderente non abbia stabilito diversamente.

Si,se interviene un nuovo rapporto di lavoro con una azienda socia.

Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione: la rendita pensionistica e la prestazione in capitale. La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale di regola fino al 50% del montante accumulato nel Fondo. Eccezionalmente, la prestazione può essere erogata sotto forma di capitale per l'intero importo se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulta di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale o se, al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l'iscritto al Fondo Pensione non ha ancora maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.

Per i cosiddetti "vecchi iscritti" rimane la possibiltià di riscattare l'intera posizione qualora ricorrono i presupposti di legge per l'erogazione in capitale nella misura del 100% ; diversamente l'Aderente ottiene la liquidazione in forma capitale dell'intero maturato decurtato di almeno il 50% della posizione accumulata dal 2007, che sarà, invece, destinata in Rendita.

Il diritto si matura se si è in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento obbligatorio e si è iscritti da almeno 5 anni ad una forma pensionistica complementare.

La perdita dei requisiti di partecipazione può originarsi da diverse situazioni (perdita del lavoro, modificazioni del rapporto di lavoro, licenziamento). L'iscritto al Fondo Pensione può in questi casi trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, mantenere la posizione individuale all'interno del Fondo, effettuare versamenti volontari al Fondo oppure riscattare la posizione individuale.

FISCALITA'

I contributi (sia la quota dell'Aderente che quella dell'azienda) sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.164,57.

I rendimenti maturati sono tassati con un'aliquota agevolata del 20%, ma per i rendimenti derivanti da titoli pubblici italiani o da quelli ad essi equiparati, è prevista un'aliquota pari al 12,50%. Pertanto la tassazione complessiva dipenderà dall'incidenza delle fonti di rendimento. Ad esempio, ipotizzando un rendimento del 5%, di cui il 40% derivante da investimenti in titoli di stato ed il restante 60% da altri titoli, il prelievo fiscale complessivo sarebbe del 17% (12,50%x40% + 20%x60%).

Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 il riscatto viene tassato (sempre sulla parte che non ha subito ancora tassazione - ovvero contributi dedotti e TFR) al 15% (che scende dello 0,30% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) nei seguenti casi: morte dell'Aderente, stato di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi o superiore a 48 mesi.

In caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione per cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate la tassazione è del 23%.

L'operazione di trasferimento non è soggetta a imposta.

Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 l'anticipazione per spese mediche straordinarie è tassata (per la parte che non ha subito ancora tassazione) al 15% (che scende dello 0,30% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%). Negli altri casi l'aliquota di tassazione è il 23%.

Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 la prestazione finale, sia in rendita che in capitale, è tassata con un'aliquota del 15%, che dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni, inizierà a ridursi anno dopo anno fino ad un minimo del 9%.